Il fondamento dell’assegno di mantenimento si trova nell’articolo 143 del Codice Civile, il quale parla del dovere di assistenza materiale e morale a carico degli sposi; si tratta un provvedimento emesso dal giudice, il quale impone al coniuge separato di mantenere l’ex coniuge e i figli. A decidere l’ammontare dell’assegno è appunto il giudice, che deve tenere conto delle capacità economiche delle persone coinvolte; l’obiettivo è stabilire un importo che assecondi le esigenze di entrambe le parti: chi deve sborsare la somma e chi la incassa. È facile intuire che non sempre è facile trovare un punto di accordo; spesso infatti l’importo scontenta entrambi i coniugi, i quali possono affermare di elargire una somma ingiustamente elevata oppure di ricevere denaro insufficiente per far fronte a tutte le spese.
Non tutti sono a conoscenza del fatto che è possibile richiedere una revisione dell’assegno di mantenimento. L’importo infatti non deve obbligatoriamente rimanere statico, bensì può aumentare o diminuire sulla base della variazione delle esigenze economiche o delle esigenze dei figli. A chiedere una revisione possono essere entrambi gli ex coniugi, per diverse ragioni.
- È possibile ridurre l’importo se si è in grado di provare che il beneficiario abbia trovato un impiego, ossia abbia un reddito proveniente da un’attività lavorativa – anche se “in nero”, come stabilisce la Cassazione nella sentenza numero 19042 del 2003.
- Il coniuge creditore può provare che l’assegno erogato sia di importo inferiore rispetto alle sue reali capacità contributive. Per ottenere l’aumento dell’assegno si deve provare un’attività lavorativa non dichiarata o un tenore di vita distante da quello affermato di fronte al giudice.
- La nascita di una nuova relazione stabile, in cui il nuovo partner contribuisce economicamente alla vita quotidiana, può portare alla revisione dell’assegno di mantenimento. Tale nuovo apporto economico può anche causare l’annullamento totale dell’assegno di mantenimento, come stabilito dalla sentenza della Cassazione numero 6855 del 3 aprile 2015. Naturalmente, è necessario provare quanto si afferma avvalendosi delle indagini svolte da un’agenzia investigativa autorizzata.
- La variazione delle esigenze dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio – come stabilisce la Costituzione al comma 1 dell’articolo 30. L’obbligo di mantenimento non si limita alla maggiore età, ma si estende fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli. Dimostrare che il figlio o la figlia abbia iniziato a svolgere un’attività lavorativa può risultare determinante per rivedere l’importo dell’assegno di mantenimento.
Qualunque sia la ragione che motiva la necessità della revisione dell’assegno di mantenimento, Chilese Investigazioni è in grado di affrontare ogni caso basandosi sull’ampia esperienza acquisita nelle indagini di questo tipo.